Art. 22 ter
(Accreditamento ITS Academy)
1. Le persone giuridiche private di cui alla
legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), possono essere accreditate dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Trovano applicazione, in via transitoria, le disposizioni del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della
legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)).
2. L'accreditamento è concesso e aggiornato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
legge 99/2022 e ai relativi decreti ministeriali di attuazione.
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui alla
legge 99/2022 e relativi decreti ministeriali di attuazione, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al presente articolo, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.