Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).
Art. 7
 (Disposizioni finali e transitorie)
1. Le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall'articolo 3, entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe.
2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte dei Comuni delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 ter dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014, come modificato dall'articolo 5.
3. In sede di prima applicazione dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall'articolo 3, i Comuni pubblicano l'elenco dei luoghi sensibili di cui all'articolo 2 della legge regionale 1/2014, come sostituito dall'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il requisito di cui all'articolo 5, comma 6, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall'articolo 2, non si applica ai procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è inserita la seguente:
<< c bis) dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26;>>.

7. In sede di prima applicazione, per la fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 1/2014 nel periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2018, la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2017.
9. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 8 ter della legge regionale 1/2014, come inserito dall'articolo 4, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 107, comma 1, L. R. 13/2020
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 8, comma 39, L. R. 13/2021
3 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 7, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.