Art. 11
(Attività ricreative a elevato impegno di risorse)
1. Ai fini della presente legge sono considerate attività ricreative a elevato impegno di risorse quelle che comportano complesse operazioni di ricerca e recupero dell'infortunato, prima che lo stesso possa essere sottoposto a trattamenti sanitari.
2. Con la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 3, possono essere altresì individuate in maniera specifica le attività di cui al comma 1 nonchè l'eventuale compartecipazione alla spesa di ricerca e recupero da parte dell'utente anche qualora l'intervento sia seguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso il Pronto soccorso, secondo gli importi previsti dal tariffario regionale definiti nella medesima delibera.