Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.
Art. 3
 (Principi)
1. L'opera di salvaguardia della vita umana, di prevenzione e vigilanza degli incidenti e degli infortuni, nonchè quella di ricerca e soccorso, recupero e trasporto degli infortunati, dei pericolati e dei soggetti in imminente pericolo di vita, oltre che il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio svolta dal CNSAS FVG, anche in collaborazione con altri enti dello Stato e altre organizzazioni pubbliche o private, si conforma, per quanto concerne il ruolo e il coordinamento alla legge 74/2001, alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e all'articolo 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), nonchè alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile); per quanto attiene all'attività di promozione sociale, detta opera si conforma alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), e alla legge regionale 23/2012; per quanto attiene al soccorso sanitario, detta opera si conforma al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), e si armonizza con la programmazione regionale in materia di emergenza e urgenza sanitaria.
Art. 5
 (Soccorso ed elisoccorso)
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche in osservanza dell'articolo 2, comma 2, della legge 74/2001, assume ogni iniziativa atta a riconoscere il ruolo del CNSAS FVG nella Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES).
3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And Rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, gli enti del Servizio sanitario regionale si avvalgono del personale CNSAS FVG, tramite la convenzione a titolo oneroso di cui all'articolo 6.
4. L'attività di soccorso di carattere non sanitario del CNSAS FVG nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 6
 (Convenzione unica del Soccorso Alpino)
1. I rapporti tra il CNSAS FVG e la Regione Friuli Venezia Giulia, per tramite dei suoi diversi enti, sottesi allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono regolati da un'unica convenzione.
2. La convenzione è definita in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di Corpo forestale regionale.
3. La convenzione è stipulata dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), su mandato dell'organismo regionale di cui all'articolo 4, comma 1, e sulla base dell'atto che definisce le linee operative di cui all'articolo 4, comma 3.
8. La convenzione è sottoscritta dai soggetti coinvolti per le parti di competenza. La convenzione ha valenza triennale ed è stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essa esplica i suoi effetti a partire dall'1 gennaio 2018; sono fatte salve le convenzioni stipulate in precedenza.
Art. 13
 (Sperimentazione di sistemi innovativi di localizzazione)
1. Ai fini di migliorare l'efficienza e la tempestività delle operazioni di ricerca, soccorso, recupero e trasporto degli infortunati, dei pericolati e dei soggetti in imminente pericolo di vita, oltre che del recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare una sperimentazione, della durata di tre anni, di nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse nelle zone non coperte dal segnale telefonico.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 è sottoposta a valutazione al termine del terzo anno e tale valutazione è effettuata dalla Giunta regionale, che si avvale di strumenti valutativi adeguati.
4. Sulla base delle risultanze della valutazione di cui al comma 3, sono predisposte le modalità definitive di attuazione dei nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse di cui al comma 1.
Art. 14
 (Recupero e trasporto di cadavere)
1. In armonia con quanto disposto dalla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), e una volta acquisita l'autorizzazione dall'Autorità giudiziaria alla rimozione, il servizio di Elisoccorso del REU 112 regionale, coadiuvato dal personale del CNSAS FVG, può provvedere alla rimozione e al trasporto del cadavere.
2. Le modalità della rimozione e del trasporto del cadavere sono stabilite da un protocollo operativo tra il Servizio sanitario regionale e la Protezione civile regionale.
Art. 15
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli - Venezia Giulia);
b) l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente <<Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia>>);
e) l'articolo 164 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
Art. 16
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 4, lettere a), b) e d), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 4, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Con l'adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, l'Amministrazione regionale destina per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5, almeno la somma di 150.000 euro annui dei fondi stanziati sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di 10.000 euro a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
7. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro suddivisa in ragione di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. Per le finalità previste dall'articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
11. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
12. Agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
13. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.