Art. 8
(Certificazione di qualità per la birra artigianale)
1. Al fine di valorizzare la produzione di birra artigianale l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA può concedere l'uso del marchio regionale Agricoltura Qualità Ambiente (AQUA), di seguito marchio AQUA, istituito dalla
legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), e registrato in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea sui marchi collettivi di qualità.
2. Le modalità di gestione e di concessione dell'utilizzo del marchio AQUA sono stabilite dal regolamento d'uso del marchio collettivo previsto dagli articoli 11 e 157 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), e dall'
articolo 67 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario. Il disciplinare tecnico di produzione è adottato in conformità al regolamento d'uso del marchio collettivo.