1.
Per le finalitą di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attivitą produttive, di concerto con l'Assessore competente in materia di agricoltura, adotta un regolamento attuativo della presente legge che, in particolare, individua:
a) i criteri e le modalitą per l'iscrizione dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia al Registro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), e le modalitą di tenuta del Registro medesimo;
b) i criteri e le modalitą per la concessione di contributi ai birrifici artigianali per progetti finalizzati alla qualitą del prodotto e all'innovazione del processo produttivo.
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 13, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.