Art. 5
(Formazione professionale)
1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore.
2. Le finalitą indicate all'articolo 2, comma 2, lettera c), e al comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dalla
legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 12, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 12, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.