Art. 4
(Metodi e tecnologie)
1. La Giunta regionale prevede, a favore dei consumatori, le opportune forme di pubblicizzazione dei metodi tradizionali e delle tecnologie alternative o innovative.
2. Le finalitą previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), e dal comma 1 sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'
articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).