Art. 11
(Norme finanziarie)
1.
Per le finalitā previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e d), e dall'articolo 7, comma 1, č autorizzata la spesa complessiva di 135.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro, come di seguito indicato:
a) relativamente agli interventi di parte corrente 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) relativamente agli interventi di parte capitale 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo complessivo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.