Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce, nell'ambito della promozione delle attività produttive nonché della tutela della qualità del patrimonio alimentare, l'attività di identificazione e di tutela della produzione birraia artigianale del Friuli Venezia Giulia attraverso la codificazione delle metodologie classiche di trasformazione, la valorizzazione delle materie prime e la professionalità degli operatori.