Legge regionale 09 giugno 2017, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/06/2017
Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).
Art. 9
(Modifica all'
articolo 15 della legge regionale 12/2011
)
1.
Il
comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2011
č sostituito dal seguente:
<<4.
Il Comune puņ istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio cimitero o presso cimiteri di altri Comuni viciniori, ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.>>.