1.
La Regione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), esercita le seguenti funzioni:
a) approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, il Piano triennale di eradicazione della nutria, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA);
b) cura l'attuazione del Piano triennale di eradicazione della nutria, di seguito Piano, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni singoli o associati, degli Enti gestori delle aree protette, dei Consorzi di bonifica e delle realtą associative organizzate.
2.
In particolare la Direzione centrale competente in materia di caccia esercita le seguenti funzioni:
a) realizza e coordina gli interventi previsti dal Piano;
b) cura il coordinamento e la formazione dei soggetti preposti all'attuazione del Piano e provvede a selezionare gli operatori di cui all'articolo 4, comma 2, adottando i relativi provvedimenti di autorizzazione.