Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.
Capo I
 Disposizioni in materia di turismo e società sportive professionistiche
Art. 1
Art. 2
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il titolo IV è inserito il seguente:
<<TITOLO IV BIS
 LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE
CAPO I
 LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE
Art. 47 bis
 (Locazioni turistiche)
1. Agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per la vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Qualora i predetti alloggi rispettino e vengano comunicate al Comune le sole previsioni di classificazione contenute nell'allegato <<I>> di cui all'articolo 27, comma 1, agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 3, 4, 5 e 6. Non rientra nella prestazione dei servizi accessori e complementari la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, pulizia dell'alloggio a ogni cambio dell'ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente a ogni cambio dell'ospite.
2. Coloro che intendono locare per finalità turistiche comunicano al Comune competente il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto. Mediante il sistema telematico WEB TUR sono comunicati a fini meramente statistici i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze e il numero di camere e di posti letto a disposizione.
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro nel caso siano erogati servizi diversi da quelli consentiti dal comma 1.>>;

2. L'articolo 11 della legge regionale 21/2016, come modificato dal comma 1, lettere a) e b), si applica alle domande di contributo presentate a decorrere dall'anno 2017.
Note:
1 Nella L.R. 14/2017, all'articolo 2, comma 1, lettera e), anziché <<...legge regionale 12 maggio 2107, n. 14,>>, deve correttamente leggersi <<...legge regionale 12 maggio 2017, n. 14,>> come da Errata corrige pubblicata nel B.U.R. 24/5/2017, n. 21.
Art. 4
1.
Dopo il comma 38 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n.27 (Finanziaria 2015), è inserito il seguente:
<< 38 bis. Con regolamento regionale da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 37, con priorità ai Consorzi che deliberano lo scioglimento dell'ente entro il 31 dicembre 2017.>>.

Art. 5
 (Domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), relative ai campionati 2016-2017, possono essere presentate entro il 30 giugno 2017; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa, entro il 15 settembre 2017, per l'approvazione, dal Comitato regionale del CONI alla Direzione centrale competente.