Art. 8
(Ricerca e conduzione di studi clinici)
1. Ai fini della ricerca clinica sulla fibromialgia, gli enti del Servizio sanitario regionale si avvalgono anche degli incentivi di cui all'articolo 8, commi 24 e 25, della
legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
2.
Gli enti del Servizio sanitario regionale sede dei centri di riferimento e di specializzazione regionale di cui all'articolo 2 possono avviare attività di ricerca attraverso la conduzione di studi clinici, anche avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di:
a) identificare criteri diagnostici validati capaci di individuare la fibromialgia e in particolare le forme più gravi e invalidanti;
b) identificare prestazioni di specialistica ambulatoriale e percorsi terapeutici validati per la cura della fibromialgia e in particolare le forme cliniche più gravi;
c) stimare con la maggiore accuratezza possibile i dati di prevalenza e di incidenza dei pazienti affetti da fibromialgia, con particolare riguardo alle forme più gravi e invalidanti.