Art. 4
(Individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia)
1. Qualora dall'esito della rilevazione di cui all'articolo 3, comma 7, siano riscontrate prestazioni diagnostiche e trattamenti sanitari per la cura della fibromialgia rispondenti a criteri di efficacia e appropriatezza e non compresi nei vigenti livelli essenziali di assistenza, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato a decorrere dall'anno 2018 a favore dei cittadini residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia, nonché l'indicazione della relativa compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini destinatari.