1.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e all'interno della tipologia di presidi ospedalieri di cui all'articolo 27 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), nonché delle disposizioni relative alla rete regionale per l'assistenza al paziente con malattia reumatica, individua:
a) la sede di un centro di riferimento e di specializzazione regionale per la cura della fibromialgia in età adulta;
b) la sede di un centro di riferimento e di specializzazione regionale per la cura della fibromialgia nell'infanzia e nell'adolescenza;
c) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della fibromialgia.
2. La Giunta regionale tiene conto, ai fini dell'identificazione delle sedi e dei presidi di cui al comma 1, delle disposizioni relative all'assistenza ospedaliera della
legge regionale 17/2014, delle disposizioni relative alla rete regionale per l'assistenza al paziente con malattia reumatica e altresì della capacità delle sedi individuate di assicurare, nei casi clinici richiesti, una presa in carico multidisciplinare capace di relazionarsi, ove appropriato, con diverse sedi specialistiche.