Legge regionale 09 maggio 2017, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2017

Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia.
Art. 2
 (Centri di riferimento e di specializzazione regionale)
2. La Giunta regionale tiene conto, ai fini dell'identificazione delle sedi e dei presidi di cui al comma 1, delle disposizioni relative all'assistenza ospedaliera della legge regionale 17/2014, delle disposizioni relative alla rete regionale per l'assistenza al paziente con malattia reumatica e altresì della capacità delle sedi individuate di assicurare, nei casi clinici richiesti, una presa in carico multidisciplinare capace di relazionarsi, ove appropriato, con diverse sedi specialistiche.