Legge regionale 09 maggio 2017, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2017

Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia.
Art. 11
 (Disposizioni finanziarie)
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalitā previste dall'articolo 6, comma 1, č autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1 Nel B.U.R. dd. 7/6/2017, n. 23, č stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'articolo 11, comma 1, L.R. 13/2017 le parole "Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)" sono sostituite dalla seguenti: "Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA)".