1.
Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone affette da fibromialgia, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la presente legge:
a) individua centri di riferimento e di specializzazione regionale per la presa in carico delle persone affette da fibromialgia sia in età adulta che in età infantile e adolescenziale;
b) promuove la conoscenza della fibromialgia, anche attraverso la promozione e la conduzione di studi clinici, dell'aspetto epidemiologico, di diagnosi e cura e altresì del suo impatto sociale e lavorativo;
c) riconosce l'associazionismo specifico del territorio e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le persone affette da fibromialgia.