Legge regionale 09 maggio 2017, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.
Art. 1
1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 1 e c. 97 bis, L.R. 25/2016.
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 1 e c. 97 bis, L.R. 25/2016.
Art. 2
1. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
f)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Regolamento e bandi)
2. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sono annualmente definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di attività finanziabili tra quelle indicate nel regolamento di cui al comma 1, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, i termini per la rendicontazione, la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento, nonché quanto ulteriormente demandato dal regolamento di cui al comma 1.
3. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.>>;

Art. 3
 (Disposizioni transitorie in materia di riassetto e finanziamento dei sistemi bibliotecari)
2. Al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza alla fruizione, senza disfunzioni né soluzione di continuità, del servizio culturale reso dalle biblioteche, le biblioteche che si propongono come biblioteche centro sistema dei nuovi sistemi bibliotecari in via di costituzione ai sensi della legge regionale 23/2015 possono svolgere, sulla base di apposite intese da stipularsi entro il 30 giugno dell'esercizio in corso, funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che, già facenti parte dei sistemi esistenti alla data del 31 dicembre 2015, non si sono aggregate in alcuno dei nuovi sistemi suddetti.
3. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori delle biblioteche che si sono impegnate ad espletare le funzioni centralizzate e di coordinamento generale di cui al comma medesimo, un contributo straordinario di importo pari a 1.200 euro per ciascuna delle biblioteche ammesse a fruire delle funzioni suddette, a titolo di concorso nelle spese sostenute a decorrere dall'1 luglio ed entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 16, L. R. 31/2017
Art. 4
 (Conferma di contributi in materia di beni culturali)
2. Al fine della conferma, gli interventi di cui al comma 1 devono risultare ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 i beneficiari presentano alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di rendicontazione del contributo.
4. Ai sensi del comma 1, la struttura regionale competente in materia di beni culturali provvede a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
5. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato ai sensi del comma 4 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
6. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude, entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 3, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 15, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2006, con effetto dall'1/1/2020.
Art. 10
Note:
1 All'articolo 10, comma 1, L.R. 12/2017 prima delle parole "al comma 2, dopo le parole "attività espositive",...", manca la lettera a), come da Errata corrige pubblicata nel B.U.R. 7/6/2017, n. 23.
Art. 11
 (Contributo all'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Associazione Nazionale Esercenti Cinema - Sezione Interregionale delle Tre Venezie)
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 42, lettera a), L. R. 13/2023
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 42, lettera b), L. R. 13/2023 . Per l'anno 2023 la domanda è presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 13/2023.
Art. 14
 (Conferma di contributi al Comune di San Daniele del Friuli)
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, il Comune di San Daniele del Friuli presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
3. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione della domanda di conferma, provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di San Daniele del Friuli, i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione della relativa spesa.
Art. 16
 (Conferma di contributo al Comune di Campoformido)
1. L'Amministrazione regionale, in deroga all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 12 novembre 2009, n. 2466/ALP 5SP, al Comune di Campoformido per i lavori di recupero degli impianti sportivi nell'ambito dello Sporting Primavera di Campoformido, in considerazione dell'avvenuta scelta dell'affidatario tramite appalto di "Finanza di progetto" e del pieno raggiungimento dell'interesse pubblico connesso alla realizzazione dell'opera.
2. In attuazione del comma 1 non rilevano nel quadro economico consuntivo dell'opera le somme a qualunque titolo generate dalla deroga di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 1 il Servizio regionale competente provvede, d'ufficio o su istanza da prodursi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, a confermare il contributo e a fissare, se del caso, il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
Art. 18
 (Contributo straordinario al Comune di Cercivento)
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 56.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 19
 (Contributo straordinario per i Campionati Mondiali di Basket under 19 femminili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore "A CANESTRO PER IL FVG" di Campoformido un contributo straordinario per l'organizzazione dei Campionati Mondiali di Basket under 19 femminili, che si svolgeranno a Udine e Cividale del Friuli dal 22 al 30 luglio 2017.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dei suindicati Campionati Mondiali e del relativo preventivo delle entrate e delle spese. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e ammesse per un importo pari a quello del contributo concesso.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 180.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 20
 (Contributo straordinario per i Campionati italiani assoluti di atletica leggera)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana di Atletica Leggera un contributo straordinario per l'organizzazione dei Campionati italiani assoluti di atletica leggera, che si svolgeranno a Trieste dal 30 giugno al 2 luglio 2017.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo delle entrate e delle spese. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e ammesse per un importo pari a quello del contributo concesso.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 45.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 21
 (Contributo straordinario all'Unione Ginnastica Goriziana)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Ginnastica Goriziana, con sede a Gorizia, un contributo straordinario di 30.000 euro per l'organizzazione dei "Campionati assoluti italiani di scherma", che si svolgeranno a Gorizia, a giugno 2017.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dei Campionati di cui al comma 1 e del relativo preventivo delle entrate e delle spese. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e ammesse per un importo pari a quello del contributo concesso.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
Art. 23
 (Contributo straordinario all'Istituto sloveno di ricerche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste un finanziamento straordinario per l'anno 2017 per il supporto tecnico scientifico alla realizzazione della "Seconda Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena prevista dall'articolo 10 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)", e delle iniziative correlate e preparatorie. Lo SLORI in particolare predispone una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, e redige in lingua italiana e slovena gli atti della Conferenza.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata al Servizio volontariato e lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 64, L. R. 31/2017
Art. 25
1. Al fine di consentire il completamento dell'azione amministrativa in relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), trasferite dalla Provincia di Udine alla Regione, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 26
 (Contributo straordinario all'ARLeF)
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata al Servizio volontariato e lingue minoritarie ed è correlata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale di verifica e di proposta per verificare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal dispositivo di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 55, lettera a), L. R. 31/2017
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 55, lettera b), L. R. 31/2017
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 55, lettera c), L. R. 31/2017
Art. 28
2. Limitatamente all'anno 2017, il contributo di cui all'articolo 23 della legge regionale 29/2007, come sostituito dal comma 1, lettera a), è stabilito in 125.000 euro.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 125.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 29
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 27/2014, gli investimenti in materia di beni culturali che risultano iniziati alla data di entrata in vigore della legge medesima devono intendersi come gli investimenti in detta materia, per i quali i lavori risultino avere avuto effettivo inizio, ancorché parziale, prima della data suddetta.
Art. 30
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è inserito il seguente:
<<2 bis. Le associazioni nazionali di promozione sociale iscritte nel Registro di cui all'articolo 7 della legge 383/2000 possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale per le proprie articolazioni regionali o provinciali che operano nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali si considerano accertati i medesimi requisiti valutati ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale.>>.