Art. 57 bis
1. È ammessa la rateizzazione delle somme dovute per l'occupazione del bene demaniale qualora sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità a causa della situazione patrimoniale del debitore, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, su richiesta documentata del soggetto debitore.
2. In caso di contestazione giudiziale del credito la rateizzazione è ammessa per l'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi del comma 3.
3. La rateizzazione è ammessa in un massimo di sessanta rate mensili ed è disposta con decreto dell'ufficio competente all'accertamento del credito. Il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 7/2000.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 8/2020