Legge regionale 12 aprile 2017, n. 06 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.
Art. 1
 (Modifiche alle leggi regionali 4/2005, 11/2011, 5/2012, 4/2013, 4/2014 e 3/2015 in materia di delega alle Camere di commercio di funzioni concernenti la concessione di contributi alle imprese e per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita)
1. All'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
6.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)l'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);
b)l'articolo 55, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), modificativo dell'articolo 6 della legge regionale 4/2013;
7.
Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le Camere di commercio prevista dall'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4/2005, come sostituito dal comma 1, lettera d), continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate tra la Regione e Unioncamere FVG in base agli schemi approvati con la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2013, n. 397 ( Legge regionale 4/2004- Art. 42 - Approvazione schema di convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese - Autorizzazione alla stipulazione), con la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2013, n. 473 (Approvazione schema convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese femminili di cui all'articolo 2, comma 85, della LR 11/2011 e alle imprese giovanili di cui all'articolo 20, comma 3, della LR 5/2012) e con la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 822 ( LR 4/2013- Approvazione schema di convenzione da stipularsi con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione degli incentivi di cui al capo II " Progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività delle PMI" e al capo III " Progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete"). Fermi restando gli obblighi assunti dalle Camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate dalle convenzioni di cui al primo periodo, non oggetto di delega alle Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, sono svolte:

a)dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
b)dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e degli schemi di domanda e della modulistica;
c)da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 8.
8. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale 397/2013, 473/2013 e 822/2014 citate al comma 7.
9. I procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai contributi alle imprese turistiche previsti dagli articoli 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono definiti a cura delle Camere di commercio nel rispetto degli obblighi assunti dalle stesse in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013.
11. Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le Camere di commercio prevista dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4/2014, come sostituito dal comma 10, lettera a), continua ad applicarsi la convenzione stipulata tra la Regione e Unioncamere FVG in base allo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2014, n. 1427 ( LR 4/2014, art. 18, comma 3 - Approvazione schema di convenzione da stipularsi con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di contributi destinati a migliorare la vivibilità e la fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostenendo l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita). Fermi restando gli obblighi assunti dalle Camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate dalla convenzione tra la Regione e Unioncamere FVG di cui al primo periodo, non oggetto di delega alle Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, sono svolte:
a)dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
b)dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e della modulistica;
c)da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 12.
12. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 1427/2014 citata al comma 11.
13. All'articolo 97 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
al comma 3 le parole << Unioncamere FVG riceve>> sono sostituite dalle seguenti: << le Camere di commercio ricevono>> e le parole << e ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali)>> sono soppresse.

14. Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le Camere di commercio prevista all'articolo 97, comma 2, della legge regionale 3/2015, come sostituito dal comma 13, lettera b), continua ad applicarsi la convenzione stipulata tra la Regione e Unioncamere FVG in base allo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 562 ( LR 3/2015- Approvazione schema convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione degli incentivi di cui agli artt. 17, 24, 30 e 31). Fermi restando gli obblighi assunti dalle Camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate dalla convenzione tra la Regione e Unioncamere FVG, non oggetto di delega alle Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, sono svolte:
a)dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
b)dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e degli schemi di domanda e della modulistica;
c)da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 15.
15. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 562/2016 citata al comma 14.
17. Ovunque nei regolamenti di cui al comma 16 sia prevista la pubblicazione sul sito internet di Unioncamere FVG, questa è da intendersi riferita al sito internet delle singole Camere di commercio per la parte relativa ai territori provinciali di competenza.
18. La convenzione stipulata tra la Regione, Unioncamere FVG e le Camere di commercio in base allo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 642 ( DPReg 136/2015, art. 7, comma 3, lett. d) - Approvazione bozza di convenzione tra l'Amministrazione regionale e Unioncamere FVG, in qualità di organismo intermedio che agirà per il tramite delle Camere di commercio provinciali, per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"), continua ad applicarsi nel rispetto di quanto previsto al secondo periodo. Fermi restando gli obblighi assunti dalle Camere di commercio in quanto soggetti tramite i quali sono svolte, con riferimento al territorio di competenza, le funzioni di organismo intermedio di Unioncamere FVG per le Azioni 1.1 e 2.3 del POR FESR 2014-2020, a far data dall'entrata in vigore della presente legge le attività amministrative contemplate dalla convenzione di cui al primo periodo spettanti a Unioncamere FVG sono svolte da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento al territorio di competenza.
20. Ovunque nei bandi POR FESR 2014-2020 di cui al comma 19 sia prevista la pubblicazione sul sito internet di Unioncamere FVG, questa è da intendersi riferita al sito internet delle singole Camere di commercio.
21.
Il comma 5 dell'articolo 105 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è sostituito dal seguente:

Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dei cc. 3, 3 bis, 4 e 4 bis dell'art. 20, L.R. 5/2012.
2 Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, LR 5/2012.