Legge regionale 12 aprile 2017, n. 05 - TESTO VIGENTE dal 29/04/2017

Disposizioni finanziarie urgenti.
Art. 1
 (Disposizioni finanziarie urgenti)
1.
2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 4 bis, della legge regionale 25/2016, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 ter, della legge regionale 25/2016, come inserito dal comma 1, per l'anno 2017 che affluiscono sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.
4. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4 quater, della legge regionale 25/2016, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) -Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.
7.
Dopo il comma 19 dell'articolo 13 della legge regionale 14/2012 è aggiunto il seguente:
<<19 bis. La garanzia di cui al comma 19 viene concessa nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'allegato previsto all'articolo 11, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni.>>.

8. La Regione è autorizzata a concedere un contributo alla Provincia di Gorizia, alla Provincia di Pordenone e alla Provincia di Trieste, destinato alla copertura degli oneri derivanti da mutui rimborsati direttamente dalle predette Province.
9. Il contributo è limitato agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento in scadenza dall'1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017, che non siano già coperti da altri contributi della Regione o finanziati o rimborsati da terzi soggetti.
11. Le Province sono autorizzate a imputare i contributi già concessi dalla Regione e destinati alla copertura degli oneri relativi alle rate di ammortamento successive al 30 giugno 2017, alla copertura degli oneri relativi alle rate di ammortamento in scadenza dall'1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017, qualora, entro il termine di rendicontazione di cui al comma 14, i contributi regionali siano già riscossi.
12. Il contributo di cui ai commi 8 e 9 è esteso, nei medesimi termini, agli oneri che discendono da strumenti finanziari derivati.
13. Le Province trasmettono alla Regione una attestazione che deve pervenire entro il 31 luglio 2017 e che indica, per ciascun mutuo o strumento finanziario derivato, l'ammontare della rata in scadenza nel periodo di riferimento, l'ammontare del contributo regionale o del finanziamento o del rimborso del terzo da imputarsi alla predetta rata e, conseguentemente, l'ammontare dell'onere non coperto per il quale si richiede il contributo.
14. Sulla base dell'attestazione di cui al comma 13, è concesso il contributo che viene successivamente liquidato e pagato a seguito di rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che deve pervenire alla Regione entro il 30 settembre 2017.
15. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 4.521.025,74 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.
21. La domanda, corredata del quadro economico complessivo di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione degli esiti della procedura di selezione di cui al comma 20, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
23. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato stabilita dall'Unione europea.
24. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 62.500 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.
25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.
27. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
Note:
1 Nel B.U.R. dd. 17/5/2017, S.O. n. 17, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'interno della tabella di cui al comma 26 dell'articolo 1, la stringa "2017/776/1985/0" va sostituita con "2017/776/244/0".