Legge regionale 23 marzo 2017 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale

CAPO II

LE FORME DI PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA DELL'ECONOMIA SOLIDALE

Art. 4

(Le assemblee delle Comunità dell'economia solidale)

1. La Comunità dell'economia solidale di ciascun territorio si riunisce in assemblea per:

a) avanzare proposte e approvare i programmi delle attività che, in armonia con i principi e le finalità della presente legge, favoriscano lo sviluppo e la diffusione di imprese, filiere e buone pratiche di economia solidale e sinergie tra i diversi soggetti interessati;

b) eleggere, ogni tre anni, due rappresentanti da designare al Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia.

2. Il territorio delle Comunità dell'economia solidale coincide con quello degli Ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni (SSC) definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(1)

3. Le assemblee sono convocate ogni anno, entro il mese di febbraio, dal Sindaco del Comune più popoloso dell'Ambito territoriale. Nell'ipotesi di inerzia di quest'ultimo, che si protragga oltre due mesi, l'iniziativa può essere assunta da un diverso Sindaco dell'ambito territoriale, dopo aver informato gli altri Sindaci. L'assemblea può essere convocata su richiesta della Comunità.

(2)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 8, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Comma 3 sostituito da art. 8, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 5

(Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia)

1. Fanno parte del Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia, di seguito Forum, i rappresentanti designati dalle Comunità dell'economia solidale. Il Forum approva un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

2. Il Forum designa sei rappresentanti i cui nominativi sono comunicati all'Amministrazione regionale per la costituzione o il rinnovo del Tavolo regionale permanente per l'economia solidale, come previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera e).

3. Il Forum può deliberare la proposta di revoca di uno o più dei rappresentanti di cui al comma 2, deliberando a maggioranza dei componenti.

4. La convocazione del Forum è comunicata all'Assessore competente che ha facoltà di partecipare o di inviare un suo delegato.

5. L'Assessore competente provvede alla convocazione del Forum per la designazione o la sostituzione dei soggetti partecipanti al Tavolo regionale permanente per l'economia solidale, nel caso in cui il Forum stesso non si costituisca o non si riunisca per deliberare i soggetti da designare al Tavolo.

Art. 6

(Tavolo regionale permanente per l'Economia Solidale)

1. Il Tavolo regionale permanente per l'Economia Solidale, di seguito denominato Tavolo, è lo strumento istituzionale deputato a formulare pareri e proposte alla Giunta regionale relativi a interventi di sostegno dell'economia solidale e, in particolare per:

a) attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell'economia solidale previsti dalla presente legge;

b) promuovere lo sviluppo delle filiere e dei relativi patti di filiera anche attraverso provvedimenti di semplificazione amministrativa;

c) verificare che le modalità gestionali assicurino il rispetto e l'implementazione, lungo tutte le filiere produttive, dei principi e delle modalità organizzative dell'economia solidale.

2. Il Tavolo è formato:

a) dall' Assessore regionale competente o da un suo delegato;

b) da un soggetto designato dal Consiglio delle autonomie locali;

c) da un soggetto designato dall'Associazione nazionale comuni italiani del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato ANCI FVG;

d) da un soggetto designato dall'ANCI FVG, scelto tra i rappresentanti legali delle istituzioni comunitarie locali che amministrano le diverse forme di proprietà collettive e usi civici in base alla legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane), e alle leggi 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D. L. 22 maggio 1924, n. 751), e 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali. 278/1957);

e) da sei membri designati dal Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia.

3. Per l'espletamento dei compiti a esso attribuiti il Tavolo può costituire gruppi di lavoro.

4. I componenti del Tavolo indicati nel comma 2, lettere b), c), d) ed e) sono rinnovati ogni tre anni.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto ad alcun compenso né rimborso spese.