Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale
CAPO II
 LE FORME DI PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA DELL'ECONOMIA SOLIDALE
Art. 6
 (Tavolo regionale permanente per l'Economia Solidale)
3. Per l'espletamento dei compiti a esso attribuiti il Tavolo può costituire gruppi di lavoro.
4. I componenti del Tavolo indicati nel comma 2, lettere b), c), d) ed e) sono rinnovati ogni tre anni.
5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto ad alcun compenso né rimborso spese.