Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale
CAPO I
 PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) Comunità dell'economia solidale: insieme di persone fisiche residenti in un determinato territorio che, nella rete dei reciproci legami sociali e delle attività volte a soddisfare il ben vivere dei suoi membri, perseguono attivamente l'attuazione dei principi della solidarietà, della reciprocità, del dono, del rispetto dell'ambiente;
b) Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia: assemblea dei rappresentanti delle Comunità dell'economia solidale della regione;
c) beni comuni: un insieme di beni materiali e immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e la fruibilità da parte della collettività, tutelati e gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e comunità;
d) impresa di economia solidale: azienda produttrice di beni e/o servizi ottenuti con metodi rispettosi dell'ambiente naturale e sociale, con prevalenza di impiego di manodopera, di materie prime e servizi del distretto di economia solidale e della filiera in cui opera; a tal fine programma e rendiconta le proprie attività attraverso metodi di valutazione degli impatti sull'ambiente naturale e comunitario in cui è insediata, con particolare riguardo alla dignità umana, alla solidarietà, all'ecosostenibilità, all'equità sociale e alla democrazia;
e) filiera di economia solidale: sistema integrato di attività in grado di soddisfare una data categoria di bisogni e che privilegia, in via prioritaria, le risorse locali, il risparmio di materia ed energia, il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, la salute e la partecipazione attiva dei cittadini;
f) patto di filiera: si intende l'accordo teso a realizzare l'integrazione fra tutte le fasi di produzione, trasformazione e consumo di beni e servizi che compongono ogni singola filiera o segmenti di essa, utilizzando al massimo grado consentito le risorse materiali e umane locali; il patto di filiera può anche comprendere beni e servizi funzionali alla sua realizzazione, come ad esempio l'energia, la ricerca, le attività di promozione, le attività di manutenzione, i servizi finanziari e assicurativi;
4. Laddove non sia possibile, per carenza di risorse e/o per altri impedimenti oggettivi, disporre dell'intero paniere dei prodotti relativi a ciascuna delle quattro filiere o di servizi a esse funzionali, potranno essere realizzati patti di filiera tra i diversi ambiti territoriali, comunque rispettosi dei principi dell'economia solidale. I patti sono stipulati fra tutte le buone pratiche di cui alla lettera g) del comma 1 che intervengono nella formazione della filiera o di un suo segmento.
5. Per la declaratoria dei beni e servizi di filiera si veda l'allegato A della presente legge.
6. Per un'elencazione dettagliata di buone pratiche si rinvia all'allegato B della presente legge.