Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale
CAPO I
 PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) Comunità dell'economia solidale: insieme di persone fisiche residenti in un determinato territorio che, nella rete dei reciproci legami sociali e delle attività volte a soddisfare il ben vivere dei suoi membri, perseguono attivamente l'attuazione dei principi della solidarietà, della reciprocità, del dono, del rispetto dell'ambiente;
b) Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia: assemblea dei rappresentanti delle Comunità dell'economia solidale della regione;
c) beni comuni: un insieme di beni materiali e immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e la fruibilità da parte della collettività, tutelati e gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e comunità;
d) impresa di economia solidale: azienda produttrice di beni e/o servizi ottenuti con metodi rispettosi dell'ambiente naturale e sociale, con prevalenza di impiego di manodopera, di materie prime e servizi del distretto di economia solidale e della filiera in cui opera; a tal fine programma e rendiconta le proprie attività attraverso metodi di valutazione degli impatti sull'ambiente naturale e comunitario in cui è insediata, con particolare riguardo alla dignità umana, alla solidarietà, all'ecosostenibilità, all'equità sociale e alla democrazia;
e) filiera di economia solidale: sistema integrato di attività in grado di soddisfare una data categoria di bisogni e che privilegia, in via prioritaria, le risorse locali, il risparmio di materia ed energia, il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, la salute e la partecipazione attiva dei cittadini;
f) patto di filiera: si intende l'accordo teso a realizzare l'integrazione fra tutte le fasi di produzione, trasformazione e consumo di beni e servizi che compongono ogni singola filiera o segmenti di essa, utilizzando al massimo grado consentito le risorse materiali e umane locali; il patto di filiera può anche comprendere beni e servizi funzionali alla sua realizzazione, come ad esempio l'energia, la ricerca, le attività di promozione, le attività di manutenzione, i servizi finanziari e assicurativi;
4. Laddove non sia possibile, per carenza di risorse e/o per altri impedimenti oggettivi, disporre dell'intero paniere dei prodotti relativi a ciascuna delle quattro filiere o di servizi a esse funzionali, potranno essere realizzati patti di filiera tra i diversi ambiti territoriali, comunque rispettosi dei principi dell'economia solidale. I patti sono stipulati fra tutte le buone pratiche di cui alla lettera g) del comma 1 che intervengono nella formazione della filiera o di un suo segmento.
5. Per la declaratoria dei beni e servizi di filiera si veda l'allegato A della presente legge.
6. Per un'elencazione dettagliata di buone pratiche si rinvia all'allegato B della presente legge.
CAPO II
 LE FORME DI PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA DELL'ECONOMIA SOLIDALE
Art. 6
 (Tavolo regionale permanente per l'Economia Solidale)
3. Per l'espletamento dei compiti a esso attribuiti il Tavolo può costituire gruppi di lavoro.
4. I componenti del Tavolo indicati nel comma 2, lettere b), c), d) ed e) sono rinnovati ogni tre anni.
5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto ad alcun compenso né rimborso spese.
CAPO III
 MISURE DI SOSTEGNO
Art. 7
 (Misure di sostegno)
Note:
1 Integrata la disciplina del numero 1) della lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 9, L. R. 37/2017
2 Integrata la disciplina del numero 4) della lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 9, L. R. 37/2017