Legge regionale 29 dicembre 2016 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2017.

Art. 8

(Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)

1. Alla legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati da ordini, collegi o associazioni professionali di professioni ordinistiche e da associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche, anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici.>>;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Formazione professionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attività professionale, presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le loro competenze e le loro abilità individuali, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.

2. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.>>;

c) al comma 2 dell'articolo 10 le parole <<fisicamente svantaggiate>> sono sostituite dalle seguenti: <<con disabilità fisica o sensoriale>>;

d) al comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole <<articoli 6,>> è aggiunta la seguente: <<6 bis,>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 6 bis della legge regionale 13/2004, come inserito dal comma 1, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

3. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2017 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, da liquidare in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

4. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 3 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

5. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 3, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

6. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 3 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

7. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 3, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

8. Le risorse di cui al comma 11 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2016.

9. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2017 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 3. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2016.

10. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2018 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

11. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

12. Al comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), la parola: <<straordinario>> è soppressa.

13. Al comma 45 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2016 dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 30 giugno di ogni anno.>>.

14. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 44 della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 12, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per le esigenze funzionali della Direzione centrale competente in materia di lavoro, le spese per la stipulazione di contratti di cessione dei diritti d'autore per acquisizione di opere di approfondimento su materie di competenza della Direzione medesima.

16. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare attraverso la rete EURES, quali interventi di politica attiva del lavoro, tirocini extracurriculari in mobilità geografica così come definiti dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo per un quadro di qualità dei tirocini in Europa all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, destinati a soggetti disoccupati ai sensi della normativa nazionale e regionale, che abbiano compiuto i diciotto anni di età.

18. Con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definite la misura dell'indennità di mobilità da corrispondere agli stessi e le modalità di accesso alla misura.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

20. Al comma 43 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole <<straordinario di 15.000 euro>> sono soppresse.

(1)

21. Al comma 44 dell'articolo 5 della legge regionale 34/2015 dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro l'1 marzo di ogni anno.>>.

22. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 43 della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 20, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

23. Al comma 27 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2016 la parola: <<straordinario>> è soppressa.

24. Al comma 28 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2016 dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 30 giugno di ogni anno.>>.

25. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 27 della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 23, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

26. L'Amministrazione regionale promuove iniziative in materia di istruzione aventi rilevanza sovracomunale, anche in continuità con iniziative realizzate in annualità precedenti e finanziate dalle Amministrazioni provinciali.

27. Le attività di cui al comma 26 non devono riguardare funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), oppure inserite nei Piani di subentro di cui all'articolo 35 della medesima legge regionale e devono coinvolgere direttamente le istituzioni scolastiche.

28. Per le finalità previste dal comma 26 la Regione concede un contributo a enti locali, Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, altri enti pubblici o privati senza finalità di lucro.

29. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 28 e definisce la tipologia degli interventi finanziabili.

30. La Giunta regionale approva le singole iniziative ai sensi del comma 27 nel rispetto dei criteri e della tipologia di interventi di cui al comma 29.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione dell'iniziativa di cui al comma 30 alla Direzione competente in materia di istruzione.

31 bis. Sono ammissibili le spese sostenute dopo l'1 gennaio 2017.

(2)

32. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

33.

( ABROGATO )

(4)

34. Alle spese di cui all'articolo 7, comma 14, della legge regionale 14/2012, come modificato dal comma 33, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

35.

( ABROGATO )

(10)

36.

( ABROGATO )

(11)

37.

( ABROGATO )

(5)

38.

( ABROGATO )

(6)

39.

( ABROGATO )

(9)

40. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 21, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 39, è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università della Terza Età del Gemonese, all'Università della Terza Età del Monfalconese, all'Università della Terza Età di Gorizia, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di interventi rientranti nei programmi di attività per l'anno accademico 2016-2017 e finalizzati a favorire l'inserimento delle persone adulte/anziane nel contesto sociale e culturale in cui risiedono.

42. La domanda per il contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro per l'anno 2017, suddivisa come di seguito indicato:

a) 2.400 euro a favore dell'Università della Terza Età del Gemonese;

b) 4.000 euro a favore dell'Università della Terza Età del Monfalconese;

c) 3.600 euro a favore dell'Università della Terza Età di Gorizia.

44. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

45. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale 2/2011 possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10 tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali, è assegnata all'Università degli studi di Udine, per le finalità di cui alla predetta legge, una quota aggiuntiva a titolo di perequazione per gli anni 2017 e 2018.

46. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

47.

( ABROGATO )

(12)

48. Alle spese di cui all'articolo 20, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 31/2015 come aggiunti dal comma 47, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TWAS - The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries di Trieste, istituto specializzato ai sensi dell'articolo 63 della Carta delle Nazioni Unite, tenuto conto dell'Accordo di Parigi dell'8 dicembre 1998 tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia stessa, contributi pluriennali a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di interventi rientranti nei programmi di attività e nei progetti di ricerca.

(3)(13)

50. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento e per un periodo non superiore a tre anni.

(14)

51. La domanda di contributo pluriennale è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro il 28 febbraio del primo anno di ciascun triennio di programmazione tenuto conto delle risorse disponibili unitamente a una relazione illustrativa delle attività previste e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono definiti i termini e le modalità di rendicontazione, di erogazione del contributo e di liquidazione di eventuali anticipi.

(15)

52. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a "La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS Impresa Sociale", un contributo per la realizzazione di un progetto di promozione e realizzazione di un "giornale" all'interno del Carcere di Alta Sicurezza di Tolmezzo in collaborazione con il Garante per le persone private della libertà personale della Regione Friuli Venezia Giulia e con la Direzione della Casa Circondariale di Tolmezzo, mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

54. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

55. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

56. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

57. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014- in materia di protezione sociale), e per favorire lo sviluppo di collaborazioni internazionali in progetti di ricerca, sviluppo e innovazione negli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alle attività del Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma ("Programma AAL") adottato con Decisione N. 554/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri.

58. Per le finalità previste dal comma 57 la Regione concorre in qualità di National Funding Body (NFB) al cofinanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per l'invecchiamento attivo e in buona salute, orientati al mercato, selezionati sulla base di programmi di lavoro annuali coerenti alle sfide e priorità di una strategia, adottata e pubblicata dall'Associazione AAL nell'ambito del Programma AAL. I programmi annuali individuano le forme di finanziamento e i temi degli inviti a presentare proposte progettuali.

59. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui al comma 58 i seguenti soggetti, aventi sede principale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:

a) Università;

b) Organismi di ricerca;

c) Imprese

(7)

59 bis. I criteri e le modalità di concessione e liquidazione del finanziamenti regionali sono disciplinati con atto del Direttore di Servizio competente in materia di ricerca.

(8)

60. Per la partecipazione al Programma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a diventare membro dell'Ambient Assisted Living IVZW, International non-for-profit Association di Bruxelles (AALA) e a sottoscrivere le quote annuali.

61. Per le finalità previste dal comma 57 è istituito il Fondo regionale per il finanziamento dei progetti nell'ambito del Programma AAL.

62. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

63. Per le finalità previste dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

64. Dopo il comma 38 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è aggiunto il seguente:

<<38 bis. Le spese sono ammissibili con decorrenza dall'1 gennaio di ciascun anno di riferimento.>>.

65. Per l'anno 2016 le spese di cui al comma 36 dell'articolo 5 della legge regionale 34/2015 sono ammissibili con decorrenza dall'1 gennaio 2016.

66. Al fine di diffondere e promuovere l'esperienza di partecipazione democratica dei bambini e degli adolescenti anche attraverso il ricordo della figura di Giulio Regeni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 15.000 euro al CRELP (Coordinamento regionale enti locali per la pace e i diritti umani) per l'organizzazione di una giornata di formazione e confronto sui temi della pace, dell'ambiente, della cittadinanza attiva, dell'istruzione e del rispetto, a cui parteciperanno tutti i Consigli Comunali dei ragazzi del Friuli Venezia Giulia.

67. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma dell'iniziativa e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

68. Per le finalità previste dal comma 66 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

69. Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15 (Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli), è aggiunto il seguente:

<<Art. 4 ter

(Borse di studio in memoria di vittime della strage di Dacca)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, una borsa di studio, destinata all'abbattimento dei costi per gli studenti più meritevoli per l'acquisto del materiale didattico e dei libri di testo necessari alla frequenza dei corsi di studio presso l'istituto I.S.I.S. Arturo Malignani di Udine, è intitolata alla memoria di Cristian Rossi, già studente del medesimo Istituto e vittima della strage di Dacca.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, una borsa di studio, destinata all'abbattimento dei costi per gli studenti più meritevoli per l'acquisto del materiale didattico e dei libri di testo necessari alla frequenza dei corsi di studio presso l'istituto I.S.I.S Lino Zanussi di Pordenone, è intitolata alla memoria di Marco Tondat, già studente del medesimo Istituto e vittima della strage di Dacca.>>.

70. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 4ter della legge regionale 15/1987, come inserito dal comma 69, è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

71. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella H.

Note:

Nel B.U.R. dd. 1/2/2017, n. 5, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui la lett. b), c. 69, dell'art. 2 è sostituita dalla seguente: "b) al comma 2 dell'articolo 58 le parole "e 69" sono sostituite dalle seguenti:",69 e 69 bis""; il c. 20, dell art. 8 è sostituito dal seguente: "20. Al comma 43 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole "straordinario di 15.000 euro" sono soppresse"; al c. 19 dell'art.12 le parole "all'articolo 5, comma 14, della presente legge" sono sostituite con "all'articolo 5, comma 25, della presente legge".

Comma 31 bis aggiunto da art. 8, comma 46, L. R. 31/2017

Parole aggiunte al comma 49 da art. 8, comma 47, L. R. 31/2017

Comma 33 abrogato da art. 14, comma 1, lettera i), L. R. 41/2017

Comma 37 abrogato da art. 56, comma 1, lettera iii), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Comma 38 abrogato da art. 56, comma 1, lettera iii), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Comma 59 sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 9/2019

Comma 59 bis aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 9/2019

Comma 39 abrogato da art. 8, comma 19, L. R. 26/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 21, L.R. 22/2010, con effetto dall'1/1/2021.

10  Comma 35 abrogato da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.

11  Comma 36 abrogato da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.

12  Comma 47 abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 9/2023

13  Parole sostituite al comma 49 da art. 7, comma 58, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

14  Comma 50 sostituito da art. 7, comma 58, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

15  Comma 51 sostituito da art. 7, comma 58, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.