Legge regionale 29 dicembre 2016 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2017.

Art. 4

(Tutela dell'ambiente e energia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato e, una volta istituita, all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti - AUSIR di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse per investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato, con priorità per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione.

2. Con regolamento regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la distribuzione del trasferimento di cui al comma 1.

3. Ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché le disposizioni di cui al titolo II, capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. Ai fini della dimostrazione dell'utilizzo delle somme di cui al comma 1 la relazione annuale di cui all'articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d'ambito finanziati con i trasferimenti regionali.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 10.300.000 euro, suddivisa in ragione di 1.900.000 euro per l'anno 2017, 4.100.000 euro per l'anno 2018 e 4.300.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

6.

( ABROGATO )

(8)(9)(14)

7.

( ABROGATO )

(15)

8.

( ABROGATO )

(10)(16)

8 bis.

( ABROGATO )

(11)(17)

9.

( ABROGATO )

(18)

10.

( ABROGATO )

(19)

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali (UTI) contributi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.

(12)

12. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 11 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile che, in ogni caso, non può superare il 12 per cento dell'importo dei lavori.

(7)

13. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 11 e 12, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13 i Comuni e le UTI presentano la domanda di concessione dei contributi al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, il quale provvede alla valutazione delle domande in applicazione dei criteri di priorità definiti nel regolamento medesimo.

15. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 2.965.000 euro suddivisa in ragione di 965.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella D di cui al comma 49.

16. Per le finalità di cui al comma 11 è prevista la spesa di 404.161,10 euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), all'iscrizione delle quali si provvede con la legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017.

17. Per le finalità di cui al comma 12 è prevista la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 19/1991, all'iscrizione delle quali si provvede con la legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017.

18. L'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), è abrogato.

19. Al fine di sostenere le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres (Piano regionale di gestione dei rifiuti. Approvazione del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti), la Regione è autorizzata a concedere contributi per la messa in opera di compostatori elettromeccanici a favore di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado e di istituti universitari dotati di un servizio mensa con capacità non inferiore a 150 pasti giornalieri.

20. Gli istituti beneficiari, nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo, sono tenuti a comunicare alla Regione le informazioni indicate nel regolamento di cui al comma 23 e sono tenuti, per il medesimo periodo, a mantenere la destinazione dei beni oggetto di incentivo pena la decadenza dal contributo ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.

21. Il contributo di cui al comma 19 è concesso al 100 per cento della spesa ammissibile per un massimo di 30.000 euro.

22. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia entro l'1 giugno di ogni anno.

23. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 19, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

24. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

25. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni o ai comitati, senza scopo di lucro, nonché alle parrocchie per l'organizzazione di eventi ecosostenibili che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.

(1)(22)

26. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 25, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

(23)

27. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2017 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

(24)

28. Dopo il comma 41 ter dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è inserito il seguente:

<<41 quater. Nelle more della gestione commissariale istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 5 octies, della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), la Regione attua, nei terreni di proprietà di EZIT in liquidazione, in Comune di Muggia, all'interno del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza sulle acque sotterranee per le quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di impedire la diffusione della potenziale contaminazione. La Regione attua tali misure di prevenzione e di messa in sicurezza anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui all'articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali).>>.

29. Per le finalità previste dal comma 41 quater dell'articolo 2 della legge regionale 34/2015, come inserito dal comma 28, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2017, 45.000 euro per l'anno 2018 e 45.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale o da edifici sedi di imprese.

(2)(3)(6)(13)(20)

30 bis. I contributi di cui al comma 30 sono, altresì, concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, comprese le relative pertinenze, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici di proprietà di persone fisiche già sedi di imprese cessate.

(4)

30 ter. Le domande di contributo di cui al comma 30, concernenti gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente dall'1 gennaio al 31 luglio di ogni anno, a seguito della conclusione delle attività, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il contributo è concesso secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

(21)

31. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa. Le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non trovano applicazione per i contributi di cui al comma 30.

(5)

32. I contributi di cui al comma 30 sono concessi alle imprese a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

33. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà privata, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

34. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà di imprese, è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Canzian d'Isonzo un contributo per provvedere, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alla realizzazione dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi mediante ritiro, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti speciali presenti sulla p.c. 1118/1 F.M. 15 del C.C. di Isola Morosini in località Terranova.

36. La domanda di contributo, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento e del quadro economico, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

37. Il contributo di cui al comma 35 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

38. Qualora il Comune recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 35 provvede al versamento delle relative somme a favore della Regione.

39. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel rispetto della regola del "de minimis" all'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico, nonché attività di consulenza, informazione e formazione presso le imprese e le pubbliche amministrazioni per comunicare gli strumenti di incentivazione e di promozione finalizzati al risparmio energetico, a livello regionale, statale e comunitario, con particolare riferimento agli interventi di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili).

41. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia è stipulata una convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia.

42. Per le finalità previste al comma 40 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo per la realizzazione di un intervento di miglioramento dello stato ecologico del fiume Tagliamento, nel tratto compreso tra il Comune stesso e il Comune di Amaro, volto al potenziamento della naturale capacità di fitodepurazione instauratasi nella roggia comunale che sfocia nel medesimo fiume.

44. La domanda di contributo, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento e del quadro economico, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

45. Il contributo di cui al comma 43 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

47. Al comma 62 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole <<nella misura pari al 50 per cento della spesa ammissibile>> sono soppresse.

48. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 4, comma 62, della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 47, è destinata la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 42.

49. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella D.

Note:

Parole sostituite al comma 25 da art. 4, comma 41, L. R. 45/2017

Parole sostituite al comma 30 da art. 7, comma 1, L. R. 3/2018

Vedi la disciplina transitoria del comma 30, stabilita da art. 16, comma 3, L. R. 3/2018

Comma 30 bis aggiunto da art. 3, comma 7, L. R. 14/2018

Parole aggiunte al comma 31 da art. 4, comma 2, L. R. 25/2018

Parole aggiunte al comma 30 da art. 4, comma 7, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 12 da art. 4, comma 33, L. R. 13/2019

Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 41, lettera a), numero 1), L. R. 13/2019

Parole soppresse al comma 6 da art. 4, comma 41, lettera a), numero 2), L. R. 13/2019

10  Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 41, lettera b), L. R. 13/2019

11  Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 13/2019

12  Comma 11 interpretato da art. 4, comma 8, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

13  Comma 30 interpretato da art. 4, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

14  Comma 6 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023

15  Comma 7 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023

16  Comma 8 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023

17  Comma 8 bis abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023

18  Comma 9 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023

19  Comma 10 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023

20  Parole soppresse al comma 30 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 14/2023

21  Comma 30 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2023

22  Comma 25 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.

23  Comma 26 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.

24  Comma 27 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.