Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2017.
Art. 11
 (Funzionamento della Regione)
1.
La gestione fuori bilancio del fondo sociale a favore dei dipendenti regionali di cui all'articolo 152 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è soppressa.

3. Il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori in carica alla data del 31 dicembre 2016 continuano a operare esclusivamente per gli adempimenti di chiusura della gestione fuori bilancio e sino, e non oltre, alla loro completa attuazione.
4. Alla legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
5.
In relazione al comma 1 gli articoli 154, 156, 157 e 158, della legge regionale 53/1981, sono abrogati. Sono altresì abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);
b) l'articolo 47 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
c) l'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale);
6. Con riferimento all'anno 2017 le domande per la concessione delle prestazioni di cui all'articolo 153, comma 1, della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), possono essere presentate solo successivamente alla data di adozione, da parte del Comitato di gestione, della disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo 153 della legge regionale 35/1981 secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi previsti. Alle domande presentate nel corso dell'anno 2016 e non ancora liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle domande presentate entro il 31 gennaio 2017, relative a spese dell'ultimo bimestre dell'anno 2016, si applica, relativamente ai requisiti, ai criteri e alle modalità di concessione delle prestazioni, la disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2016.
7. Per le finalità previste dall'articolo 153, comma 1, lettera a), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 3.180.000 euro, suddivisa in ragione di 1.100.000 euro per l'anno 2017 e di 1.040.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
8. Per le finalità previste dall'articolo 153, comma 1, lettera b), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.330.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2017 e di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
9. Per le finalità previste dall'articolo 153, comma 1, lettera c), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.740.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2017 e di 570.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
10. Per le finalità previste dall'articolo 153, comma 1, lettera d), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 2.190.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per l'anno 2017 e di 720.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
11. Ai fini della liquidazione degli incentivi di cui all'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica del lavori pubblici), per gli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denominati, affidati ai dipendenti regionali dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014, gli stessi sono ripartiti secondo la disciplina del decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2005, n. 9 (Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14), nella misura delle aliquote previste dalla legge pro tempore vigente. Per le liquidazioni già commutate in entrata, la Direzione generale provvede alle riduzioni di legge, alla quantificazione degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e al pagamento a favore del personale degli importi dovuti. Gli importi impegnati e non erogati ai sensi del presente comma costituiscono economie.
Note:
1 Parole sostituite al comma 12 da art. 7, comma 2, L. R. 3/2018
2 Comma 12 abrogato da art. 6, comma 13, L. R. 12/2018