Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 19/01/2017

Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 4
 (Norma finanziaria)
1.Per le finalità previste dall'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 1, nonché dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri Servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2.Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo per l'anno 2017 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.