Art. 3
(Norma transitoria)
1.In via transitoria, le disposizioni di cui all'articolo 151, commi 1 ter e 1 quater, come sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della presente legge e quelle di cui all'articolo 151, commi 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies e 2, come inseriti e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g) e h) della presente legge, si applicano anche ai giudizi e procedimenti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle richieste di rimborso presentate ma non ancora liquidate a tale data.