Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

CAPO II

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE

Art. 59

(Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.

(1)

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

a bis) acquisto di immobili;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

(2)(5)

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4 bis. Per i lavori e per le opere di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

(3)

4 ter. I contributi di cui al comma 1, da erogarsi in favore delle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, per le iniziative individuate al comma 2, o comunque da erogarsi agli stessi destinatari in applicazione del comma 4, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva, negli ultimi cinque anni o nel minor periodo nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato e nel ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza sul territorio regionale, o da attività ricettiva di ospiti per motivi di lavoro o sanitari, nonché da attività congressuale e di organizzazione eventi ovvero derivanti da vendita di cespiti aziendali.

(4)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 14/2017

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 43, L. R. 37/2017

Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 44, L. R. 37/2017

Comma 4 ter aggiunto da art. 20, comma 9, L. R. 6/2019

Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 16/2021

Art. 60

(Concessione, erogazione, controlli)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'articolo 59 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.

2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l'entità dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l'ultimazione dell'iniziativa.

3. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 59 per le iniziative riguardanti l'acquisto di arredi e attrezzature è disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa in conformità del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.

4. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere l'erogazione del contributo è disposta in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 . Il restante importo è erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 16/2021

Art. 61

(Contributi per infrastrutture turistiche)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attività turistica;

b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;

c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;

d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 7, L. R. 37/2017