Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TITOLO IV BIS

LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE

CAPO I

LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE

Art. 47 bis

(Locazioni turistiche)

(1)

1. Agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per la vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Qualora i predetti alloggi rispettino e vengano comunicate al Comune le sole previsioni di classificazione contenute nell'allegato <<I>> di cui all'articolo 27, comma 1, agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 3, 4, 5 e 6. Non rientra nella prestazione dei servizi accessori e complementari la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, pulizia dell'alloggio a ogni cambio dell'ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente a ogni cambio dell'ospite.

2. Coloro che intendono locare per finalità turistiche comunicano al Comune competente il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto. Mediante il sistema telematico WEB TUR sono comunicati a fini meramente statistici i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze e il numero di camere e di posti letto a disposizione.

3. I Comuni territorialmente competenti svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di alloggi locati per finalità turistiche, anche mediante l'accesso dei propri incaricati all'alloggio medesimo, nonché provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4, con le modalità di cui alla legge regionale 1/1984.

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro nel caso siano erogati servizi diversi da quelli consentiti dal comma 1.

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 14/2017