Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 105

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:

a) gli articoli da 1 a 6, da 8 a 13, 15, 17, 18, comma 1, 20, 21, 22, 24, da 25 a 30, da 34 a 40, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 56 bis, 57, 62, comma 1, lettera a), da 63 a 68, 70, 71, da 73 a 77, 79, da 81 a 85, 88, commi 1 bis e 1 ter, da 92 bis a 94, da 96 a 107, 109, 152, 154, 171, 174 e 178 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

b) l'articolo 9, commi 3, 4, 9 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

c) l'articolo 6, comma 19 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002);

d) l'articolo 23, commi 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

e) gli articoli 50, 52, 54, comma 1, 55, 56, da 58 a 60 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

f) l'articolo 42, commi 1 e 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

g) l'articolo 6, comma 140 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

h) l'articolo 106, commi da 1 a 7, da 9 a 14, da 17 a 29, da 33 a 40 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo");

i) gli articoli 17, comma 1, 18, da 21 a 23 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo);

j) l'articolo 5, comma 58 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

k) gli articoli da 33 a 35, 37 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive);

l) l'articolo 58, commi 1 e 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

m) l'articolo 36, comma 1 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008);

n) l'articolo 2, comma 76 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

o) gli articoli 3, comma 1, lettere a) e b), 4 e 5 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia);

p) l'articolo 2, comma 43 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

q) gli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 13 (Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009);

r) l'articolo 37 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

s) l'articolo 2, comma 61 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

t) l'articolo 3, comma 25 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

u) l'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);

v) gli articoli da 46 a 48 e 50 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

w) l'articolo 2, comma 36 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

x) gli articoli da 44 a 46, da 49 a 52, da 54 a 56, da 58 a 64, da 70 a 77 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);

y) gli articoli da 73 a 77 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);

z) l'articolo 3, comma 11 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali);

aa) l'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2014, n. 18 (Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico);

bb) l'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale);

cc) l'articolo 43 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali);

dd) l'articolo 2, comma 89 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);

ee) l'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);

ff) l'articolo 54 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 24 bis della legge regionale 2/2002;

b) l'articolo 43, comma 1 della legge regionale 4/2013.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 11, comma 2, sono abrogati:

a) gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 2/2002;

b) l'articolo 53, comma 1 della legge regionale 18/2003;

c) l'articolo 8, commi 138, 139, 140 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

d) l'articolo 2, comma 77 della legge regionale 24/2009;

e) gli articoli 44, comma 1 e 45 della legge regionale 26/2012;

f) l'articolo 2, comma 45 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti rispettivamente agli articoli 63, 61, 68 e 69, sono abrogati:

a) gli articoli 111, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168 e 170 della legge regionale 2/2002;

b) l'articolo 9, comma 7 della legge regionale 13/2002;

c) l'articolo 6, comma 1 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003);

d) l'articolo 5, comma 47 della legge regionale 30/2007;

e) l'articolo 7, comma 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

f) l'articolo 2, comma 33 della legge regionale 24/2009;

g) l'articolo 2, comma 49 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64, è abrogato l'articolo 54 della legge regionale 2/2002.

(1)

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), sono abrogati:

a) l'articolo 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

b) l'articolo 2, comma 58, lettere a) e b) della legge regionale 27/2014;

c) l'articolo 56 della legge regionale 4/2016;

d) le lettere a), b) e c) del comma 78 dell'articolo 2 della legge regionale 24/2009.

6 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2018 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)gli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002;

b)gli articoli 84 e 85 della legge regionale 4/2013;

c)l'articolo 2, comma 43, della legge regionale 27/2014;

d)la lettera b) del comma 67 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016.

(2)

Note:

Comma 5 sostituito da art. 1, comma 21, L. R. 6/2017

Comma 6 bis aggiunto da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017

Art. 106

(Norme transitorie)

1. Gli articoli 111, 161, 166 e 167 della legge regionale 2/2002 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.

2. L'articolo 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della legge regionale 12/2006 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.

3. Le domande presentate entro il 30 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, comma 83, della legge regionale 12/2006 si intendono presentate sui bandi di cui all'articolo 62, comma 3, da emanarsi in sede di prima applicazione entro il 31 marzo 2017.

4. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 82 bis e 109 della legge regionale 2/2002 provvedono a ultimare e a rendicontare i progetti oggetto di contributo entro i termini previsti.

5. Il comma 3 dell'articolo 48 ha efficacia dall'1 maggio 2018.

5 bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti agli articoli 59 e 64, continuano ad applicarsi i regolamenti di attuazione degli articoli 54 e 156 della legge regionale 2/2002.

(1)

5 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge regionale 4/2016 continuano a trovare applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)

6. Le modifiche di cui all'articolo 86 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64.

(3)

7. Gli articoli da 95 a 104 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.

7 bis. L'articolo 90 ha efficacia dall'1 gennaio 2018.

(4)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 24/2016

Comma 5 ter aggiunto da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 24/2016

Comma 6 sostituito da art. 1, comma 23, L. R. 6/2017

Comma 7 bis aggiunto da art. 1, comma 24, L. R. 6/2017

Art. 107

(Diffida amministrativa)

1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione con l'Amministrazione regionale è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.

2. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 18, comma 2, in materia di pubblicità del viaggio;

b) articolo 46, comma 4, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti;

c) articolo 52, comma 3, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche degli stabilimenti balneari, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti.

3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.

4. La diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile.

Art. 108

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 per l'anno 2017 e di 100.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Per le finalità previste dall'articolo 11, è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 per l'anno 2017 e di 200.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità previste dall'articolo 59 è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2017 e di 1.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Per le finalità previste dall'articolo 61 è autorizzata la spesa complessiva di 4.000.000 euro suddivisa in ragione di 2.000.000 euro per l'anno 2017 e di 2.000.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 7.540.000 euro suddivisa in ragione di 3.770.000 euro per l'anno 2017 e di 3.770.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2017 e di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

7. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

8. Per le finalità previste dall'articolo 63 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2017 e di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

9. Per le finalità previste dall'articolo 64 è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2017 e di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

10. Per le finalità previste dall'articolo 68 è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

11. Per le finalità previste dall'articolo 69 è autorizzata la spesa complessiva di 1.300.000 euro suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2017 e di 850.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

12. Per le finalità previste dall'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 - 2018.

13. Per le finalità previste dall'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte investimento è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2017 e di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

14. Agli oneri complessivi di 9.370.000 euro suddivisi in ragione di 4.910.000 euro per l'anno 2017 e di 4.460.000 euro per l'anno 2018 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

15. All'onere di complessivi 8.600.000 euro, suddiviso in ragione di 4.100.000 euro per l'anno 2017 e di 4.500.000 euro per l'anno 2018 derivanti dalle autorizzazioni disposte dai commi 3, 4, 11 e 13 si provvede come di seguito indicato:

a) mediante storno di complessivi 5.800.000 euro, suddivisi in ragione di 2.700.000 euro per l'anno 2017 e di 3.100.000 euro per l'anno 2018 dalla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;

b) mediante storno di complessivi 2.800.000 euro, suddivisi in ragione di euro 1.400.000 per l'anno 2017 e di euro 1.400.000 per l'anno 2018 dalla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

16. All'onere complessivo di 140.000 euro suddiviso in ragione di euro 70.000 per l'anno 2017 e di euro 70.000 per l'anno 2018 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 109

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.