Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 93

(Modifiche alla legge regionale 22/2006)

1. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<Il Piano di Utilizzazione contiene>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Piano di Utilizzazione può contenere>>;

b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 le parole <<e per la realizzazione di opere in esso ricadenti>> sono soppresse;

c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 è abrogata;

d) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

<<d) suddivisione delle aree del demanio marittimo in base alle specifiche tipologie di utilizzo, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, e alla natura giuridica del destinatario della concessione>>;

e) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Il Piano Finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione del Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Il ricorso al suddetto Comitato è ammesso anche in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), qualora ritenuti di particolare complessità.>>;

f) dopo l'articolo 13 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 13 ter

Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico

1. In attuazione dell'articolo 13 bis, comma 2, la Regione predispone il Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico, che ha natura ricognitoria e programmatoria, non incide sulle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici ed è lo strumento che identifica le aree del demanio marittimo in relazione alle quali l'Amministrazione regionale rilascia le concessioni a uso diportistic0.

2. Il Piano di cui al comma 1 individua le aree del demanio marittimo riservate all'uso diportistico da destinare a fini esclusivamente privati, ai fini commerciali, produttivi, turistico ed economici e a enti senza scopo di lucro (enti pubblici, associazioni senza fini di lucro, associazione sportive).

3. Il Piano di Utilizzazione è adottato dalla Giunta regionale, sentiti la competente Autorità marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Piano di Utilizzazione adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene, altresì, sentita la competente Commissione consiliare.

5. Il Piano di Utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.>>.