Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 69 bis

(Contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta)

(1)

1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>), a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese.

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 69, lettera a), L. R. 25/2016