Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 47

(Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)

1. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata non sia di esercizio di struttura ricettiva turistica come dichiarato nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

c) in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 46, comma 5.

2. Il Comune territorialmente competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che:

a) l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;

b) alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività le cause che hanno dato origine alla sospensione non sono state rimosse.

3. L'esercizio dell'attività della struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti nel rispetto della legge regionale 1/1984.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 46 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.