Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 34

(Periodo di apertura)

1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici sono aperti almeno dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.