Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 17

(Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 59/2010.

3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare.

4. La SCIA, in particolare, indica:

a) la denominazione o la ragione sociale dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) la sede legale e la sede operativa;

c) le generalità del direttore tecnico;

d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;

e) il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

f) la data prevista per l'inizio dell'attività.

5. Alla SCIA, in particolare, è allegata la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui agli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011 e l'avvenuto pagamento del premio.

6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.

7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.