Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 107

(Diffida amministrativa)

1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione con l'Amministrazione regionale è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.

2. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 18, comma 2, in materia di pubblicità del viaggio;

b) articolo 46, comma 4, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti;

c) articolo 52, comma 3, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche degli stabilimenti balneari, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti.

3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.

4. La diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile.