Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
CAPO X
 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURA RICETTIVA TURISTICA
Art. 37
 (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica)
5. Ai fini della classificazione alla SCIA è allegata una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e forniti dal Comune territorialmente competente.
6. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.
7. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di struttura ricettiva turistica le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera e) del comma 4 da art. 20, comma 8, L. R. 6/2019
2 Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3 Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 38
 (Attività complementari all'alloggio e servizi diversi)
1. Il titolare, il rappresentante legale o la persona preposta all'esercizio dell'attività possono svolgere attività complementari a quella di alloggio solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse:
a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;
b) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
e) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo.
(1)
2. Qualora l'operatore volesse estendere i servizi di cui al comma 1 a soggetti diversi dagli ospiti della struttura ricettiva o fornire servizi diversi da quelli complementari di cui al comma 1, presenta allo SUAP competente le relative segnalazioni, secondo i regimi amministrativi previsti dalle relative norme di settore.
Note:
1 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 62, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 39
 (Requisiti igienico sanitari ed edilizi)
1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).
3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.
4. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017