Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
TITOLO IV
 STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
CAPO I
 STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
Art. 21
2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente titolo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico -sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle relative normative.
3. L'esercizio di attività riconducibili a quella ricettiva è in ogni caso soggetta alle prescrizioni di cui al comma 2 e alle disposizioni nazionali e regionali in materia di regimi amministrativi a esse applicabili.
4. I requisiti per la classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui al comma 1 sono indicati negli allegati da <<A>> a <<I>> alla presente legge, di cui costituiscono parte integrante.
5. Le strutture ricettive turistiche già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trovano applicazione gli allegati di cui al comma 4, a eccezione delle strutture ricettive già classificate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0173/Pres. (Legge regionale 2/2002, articolo 178. Modifica della lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale 2/2002, recente disciplina organica del turismo), per le quali è ammessa deroga, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti strutturali e dimensionali di cui agli allegati medesimi.
6. Gli allegati di cui al comma 4 sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.
Note:
1 Nel B.U.R. dd. 25/1/2017, n. 4, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'art. 21, c. 4, le parole "negli allegati da "A" a "L"", sono sostituite dalle "negli allegati da "A" a "I""; all'art. 49, c. 5, lett. b), le parole "di cui all'allegato "M"", sono sostituite dalle "di cui all'allegato "J""; all'allegato "M" della legge, la denominazione "Allegato M" è sostituita da "Allegato J".
2 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 20, comma 1, L. R. 6/2019
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO II
 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 22
 (Definizioni)
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori.
3. Gli alberghi o hotel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.
3 bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di condhotel, sia per strutture esistenti sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.
4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.
5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.
6. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative.
8. Le country house - residenze rurali sono dotate di camere con eventuale angolo cottura o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, e da un numero di posti letto da quattordici a ventiquattro, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.
9. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.
10. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.
11. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.
12. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente non comporta modifica della capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 20, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019
3 Comma 12 bis aggiunto da art. 20, comma 2, lettera c), L. R. 6/2019
4 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 46, comma 9, L. R. 6/2019
Art. 24
 (Dipendenze)
1. Negli alberghi o hotel, motel e residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale dove si trovano i servizi generali centralizzati, anche in dipendenze.
3. Le dipendenze mantengono il medesimo livello di classificazione della sede principale della struttura qualora le camere o gli appartamenti possiedono tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle camere sono assicurati gli stessi servizi previsti per la sede principale, ferme restando le esclusioni previste nella lettera b) delle "Avvertenze" di cui all'allegato <<A>>, e nella lettera a) delle "Avvertenze" di cui all'allegato <<B>> alla presente legge.
4. Qualora le camere o gli appartamenti della dipendenza possiedono requisiti diversi da quelli per la classificazione della struttura ricettiva alberghiera principale di cui all'articolo 23, comma 1, il titolare o il gestore della struttura ricettiva individua il livello di classificazione sulla base degli effettivi requisiti posseduti dalle camere o dagli appartamenti, indipendentemente dalla classificazione della sede principale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 3, L. R. 6/2019
CAPO III
 BED AND BREAKFAST
Art. 25
4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al comma 1 non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
5. L'attività di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.
6. Gli esercizi di bed and breakfast possono essere classificati nelle categorie standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall'allegato <<H>> facente parte integrante della presente legge.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 4, L. R. 6/2019
CAPO IV
 UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE A USO TURISTICO
Art. 26
 (Unità abitative ammobiliate a uso turistico)
1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma locati nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.
2. La locazione di unità abitative ammobiliate a uso turistico comprende il servizio di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare e eventualmente, la prestazione di servizi condominiali accessori; in ogni caso la prestazione di tali servizi non vale a qualificare l'unità abitativa ammobiliata quale struttura ricettiva alberghiera.
3. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico non è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande e non sono offerti servizi centralizzati.
5. L'utilizzo delle predette unità abitative secondo le modalità di cui ai commi precedenti non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
CAPO VI
 STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
Art. 29
 (Definizione e tipologia)
1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.
4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'articolo 22, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalow, cottage, chalet.
5. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle discipline vigenti nelle materie urbanistico - edilizia, sicurezza e impianti, beni culturali, paesaggio e tutela ambientale, accatastamento e intavolazione.
6. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.
8. I marina resort possono fornire i servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a dodici mesi consecutivi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 5, lettera a), L. R. 6/2019
2 Comma 8 bis aggiunto da art. 20, comma 5, lettera b), L. R. 6/2019
3 Comma 8 ter aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 10/2023
4 Comma 8 quater aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 10/2023
5 Parole aggiunte al comma 8 ter da art. 2, comma 2, L. R. 13/2023
Art. 31 bis
2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate in aree naturali anche non urbanizzate ovvero attraverso l'utilizzo di edifici o manufatti esistenti in tali aree, anche attraverso il loro recupero mediante l'inserimento di elementi facilmente rimovibili aventi tipologie e materiali costruttivi ecocompatibili, nel rispetto delle leggi di settore in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. L'apertura è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 31 comma 2.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli alberi monumentali individuati nell'elenco di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e per i prati stabili naturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali). Nelle altre aree naturali protette gli interventi sono realizzati in conformità con la tutela prevista dalle specifiche disposizioni di settore e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 20, comma 7, L. R. 6/2019
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 46, comma 1, L. R. 6/2019
3 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
4 Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
CAPO VII
 STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE
Art. 32
1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi o ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.
3. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 3, L. R. 6/2019 . Per le strutture di cui al presente articolo, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2019, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, c. 1, lettere c) e o) della L.R. 19/2009, come modificate dall'art. 6, c. 2 della medesima L.R. 6/2019.
CAPO VIII
 RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI
Art. 33
2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.
6. Per le strutture esistenti già classificate, anche non in esercizio, i Comuni possono concedere deroghe alle lettere a) e d) del comma 3.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 36, L. R. 31/2017
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 4, L. R. 36/2017
CAPO X
 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURA RICETTIVA TURISTICA
Art. 37
 (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica)
5. Ai fini della classificazione alla SCIA è allegata una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e forniti dal Comune territorialmente competente.
6. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.
7. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di struttura ricettiva turistica le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera e) del comma 4 da art. 20, comma 8, L. R. 6/2019
2 Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3 Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 38
 (Attività complementari all'alloggio e servizi diversi)
1. Il titolare, il rappresentante legale o la persona preposta all'esercizio dell'attività possono svolgere attività complementari a quella di alloggio solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse:
a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;
b) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
e) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo.
(1)
2. Qualora l'operatore volesse estendere i servizi di cui al comma 1 a soggetti diversi dagli ospiti della struttura ricettiva o fornire servizi diversi da quelli complementari di cui al comma 1, presenta allo SUAP competente le relative segnalazioni, secondo i regimi amministrativi previsti dalle relative norme di settore.
Note:
1 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 62, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 39
 (Requisiti igienico sanitari ed edilizi)
1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).
3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.
4. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017
CAPO XI
 NORME COMUNI
CAPO XII
 VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
Art. 43
 (Subingresso nelle strutture ricettive turistiche)
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
2. La SCIA è presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga per un periodo non superiore a sei mesi per gravi e comprovati motivi; in caso di mancata presentazione della SCIA nei termini previsti si applica l'articolo 47.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia titolare dell'attività o suo erede o donatario e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
4. Il subentrante per causa di morte ha, comunque, la facoltà di continuare provvisoriamente per sei mesi, non prorogabili, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.
5. Nei casi di trasferimento della gestione di una struttura ricettiva turistica, la SCIA è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione; alla cessazione della gestione il cedente presenta, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la SCIA entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione stessa.
CAPO XIII
 VIGILANZA E SANZIONI
Art. 46
 (Sanzioni amministrative)
1. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive turistiche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatta salva l'ipotesi di deroga di cui all'articolo 22, comma 11, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
5. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 7, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 46, comma 3, L. R. 6/2019