Art. 12
(Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico)
1. I Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati Consorzi turistici, sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, con l'eventuale partecipazione di enti pubblici, e svolgono, anche in collaborazione con PromoTurismoFVG, attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale, attraverso l'elaborazione di piani e progetti di promozione e commercializzazione, l'elaborazione di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture turistiche e di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche.
Art. 13
(Attuazione di politiche a favore di imprese turistiche aggregate)
1. La Regione attua politiche a favore delle imprese turistiche, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, aggregate in forma di reti di impresa di prodotti turistici tra operatori economici ai sensi dell'articolo 70.