Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
CAPO III
 COMPETENZE DEI COMUNI
Art. 7
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite dalla presente legge in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 3, lettera a), L. R. 45/2017
2 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 23, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.