1.
La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo attraverso:
a) la promozione dell'attrattività del territorio regionale volta a incrementare i flussi turistici;
b) l'attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore;
c) il sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
d) la promozione della cultura del turismo sostenibile per migliorare la qualità ambientale del territorio regionale;
e) la valorizzazione dei prodotti turistici e delle aree territoriali a vocazione turistica secondo i contenuti del Piano strategico del turismo.
2. La Regione svolge funzioni di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale ed esercita l'attività di vigilanza e controllo sulla PromoTurismoFVG, di cui alla
legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), quale ente pubblico economico funzionale della Regione stessa.