Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Oggetto)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto del diritto dell'Unione europea e, in particolare, in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche e prestazione di servizi, con la presente legge detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio regionale.
Art. 2
 (Finalità)
1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, nel rispetto delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), con la presente legge riconosce il ruolo strategico del turismo promuovendo l'attrattività del territorio regionale attraverso l'attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore, dell'offerta dei servizi turistici da parte delle strutture ricettive turistiche, dell'organizzazione turistica regionale e della qualità delle strutture e dei servizi.
Art. 4
 (Turismo accessibile)
1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura che le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori. Tali garanzie sono estese anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, la Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. Non è consentito impedire alle persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.