Art. 9
(Pro loco e Comitato regionale UNPLI)
1. Le associazioni Pro loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività finalizzate ad animazione turistica e sviluppo sociale, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.
2. Il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) rappresenta le associazioni Pro loco nei rapporti con la Regione e presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro l'1 marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro loco iscritte all'albo di cui all'articolo 10 relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 7/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.