Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 88
 (Termini di adeguamento)
1. La conclusione del processo di riordino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), deve avvenire entro il 30 aprile 2017 nei casi di cui all'articolo 62, comma 6, della medesima legge regionale.