Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
al comma 1 dopo le parole <<guida speleologica,>> sono inserite le seguenti: <<di accompagnatore di media montagna,>> e le parole <<al relativo albo>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai relativi albi ed elenchi>>;
b)
al comma 1 le parole <<da lire 500.000 a lire 2.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 250 euro a 1.000 euro>> e le parole <<lire 500.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<250 euro a 750 euro>>;
c)
al comma 2 dopo le parole <<guida speleologica,>> sono inserite le seguenti: <<gli accompagnatori di media montagna,>> e le parole <<da lire 1.000.000 a lire 5.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 500 euro a 2.500 euro>>;
d)
al comma 3 dopo le parole <<guida speleologica,>> sono inserite le seguenti: <<gli accompagnatori di media montagna,>> e le parole <<da lire 100.000 a lire 600.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 50 euro a 300 euro>>;
e)
al comma 4 le parole <<lire 1.000.000 a lire 3.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<500 euro a 1.500 euro>>;
f)
al comma 5 le parole <<da lire 100.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 50 euro a 500 euro>>.