Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 64
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di interventi realizzabili, le relative suddivisioni delle risorse disponibili tra gli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 15/2021